28 ottobre 2020 – Normativa Euratom 2013

Care Colleghe e cari Colleghi,

con un ritardo di 2 anni rispetto al termine di 5 anni dalla promulgazione comunitaria, il Governo italiano ha recepito la normativa europea Euratom del 2013, con la pubblicazione in  Gazzetta  del  D.Lgs. 101/2020 . Il ritardo del Governo è stato, ufficialmente, dovuto alla volontà di integrare nel decreto legislativo tutta la legislazione in essere sul tema della radiazioni ionizzanti. Una scelta simile a quanto accadde nel caso della ex 626, diventata 81/08 inglobando di fatto tutta la normativa della sicurezza sul luogo di lavoro.

Nel caso del D. Lgs 101/20, come testo unico, si accorpano le disposizioni legislative riferite alla protezione dei lavoratori (230/95) e alla protezione del paziente (187/00), oltre alle Raccomandazioni della 124/10 che erano state dedicate all’utilizzo di CBCT e che oggi sono diventate testo di legge.

Questo D. Lgs 101/20, oltre a fondere in unico decreto tutte la legislazione precedente sul tema delle radiazioni ionizzanti, determina collegamenti legislativi con altre due sistemi legislativi di recente comparsa, la 24/17 e il 219/17, che riguardano il valore della responsabilità (Legge Gelli-Bianco) e del consenso informato (219/17).

 

La parte della normativa europea che  riguarda in particolare modo la gestione dei registri sulle esposizioni singole, le responsabilità di impianto  e l’analisi dei flussi di dati da inviare, in futuro, alle Regioni per uso epidemiologico,  è certamente conseguenza  della  diffusione degli apparecchi radiografici 3D, che ha portato ad un’impennata dell’uso della CBCT, documentato da Studi europei che, di fatto, hanno sollecitato un aumento delle responsabilità degli odontoiatri ,percependo l’ aumento  di utilizzo di apparecchiature radiologiche  come uno sconfinamento nelle competenze dei colleghi radiologi.

Con questo decreto, si introducono alcune novità per i dentisti. Ovviamente, si tratta di nuovi adempimenti ed è impossibile in poche righe condensarne in modo esaustivo.

 

Tra questi, alcuni, per esempio, che richiederanno attenzione sono:

  • obbligo di nomina del RIR (Responsabile dell’Impianto Radiografico) che nello studio dentistico può corrispondere all’odontoiatra qualora sia esso stesso “esercente” ovvero titolare della apparecchiatura radiologica e della autorizzazione all’esercizio. Questa opportunità di scegliere se delegare o non delegare il ruolo di responsabile di impianto a terzi o al radiologo è stata ottenuta da ANDI, che è riuscita a fare sovrapporre le figure del detentore del radiografico (odontoiatra) con l’incarico di responsabile di impianto, senza avere obbligo di avere necessariamente in Studio il radiologo, indipendentemente dal tipo di radiologico utilizzato.
  • controlli annuali delle apparecchiature (anche in questo caso però ANDI si attiverà per chiedere la biennalità, almeno per le endorali.
  • necessità che i controlli siano affidati ad uno specialista in fisica medica
  • obbligo di registrare i dati relativi ad ogni singola esposizione (generalità, tempo, dose, etc.), in forma informatizzata
  • obbligo di consegna ai pazienti, se richiesta, degli esami radiologici con relazione clinica
  • obbligo di eseguire almeno il 15% dei crediti ecm, nel triennio formativo, sul tema della radioprotezione.

 

La normativa, pure essendo tecnicamente pubblicata, come accade per ogni nuovo impatto legislativo, non è di fatto operativa perché sono in via di definizione gli aspetti applicativi. Non si prevede che, in questo periodo, eventuali controlli siano mirati all’area odontoiatrica, diversamente dai controlli precedenti all’arrivo del D, Lgs 101/20.

Questo, secondo le informazioni del collega incaricato da Andi di lavorare a stretto contatto con il Ministero della Salute per cercare di incidere sugli aspetti migliorabili e chiarire alcuni aspetti interpretativi, tutt’ora non totalmente risolti anche da altri interlocutori del recente decreto, come gli esperti qualificati (oggi denominati esperti in radioprotezione) e quelli in Fisica medica, fondamentali per gli aspetti della ottimizzazione dell’uso delle apparecchiature  e dei livelli diagnostici di riferimento.

Inoltre, il Tavolo Tecnico ministeriale riguardante gli aspetti procedurali relativi al comparto odontoiatrico non è stato ad oggi convocato e certamente ANDI sarà presente quando sarà attivato.

Vi invitiamo, pertanto, ad attendere serenamente le comunicazioni del vostro sindacato. Come suggerimento, si segnala sempre l’importanza di una corretta giustificazione prescrittiva, una particolare attenzione al consenso consapevole del paziente, alla registrazione delle radiografie eseguite; comportamenti già indicati nella precedente normativa (187/00), inglobata all’interno del testo unico del D. Lgs 101.

Il sindacato sta inoltre elaborando un vademecum che possa orientare i soci e coadiuvarli nelle scelte procedurali-operative richieste dai nuovi adempimenti.

Cordiali saluti,

 

dott. Luca Dal Carlo                                                            dott. Stefano Almini

Vice Presidente Andi Venezia                                        Esperto incaricato Andi Nazionale

 

 

 

Via Mazzini, 4 – 30171 MESTRE (VE)

Tel. 041 970488

Mail.: venezia.andi@gmail.com

Website: www.andivenezia.it